Art. 53
Autonomia finanziaria
- L’ autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
- Il Comune disciplina le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, applicando i principi previsti dallo “Statuto dei diritti del contribuente” approvato con la Legge n. 212 /2000.
- Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.
- Nel rispetto dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000 il Comune applica i principi contabili stabiliti nel Testo Unico con apposito Regolamento di contabilità.
Art. 54
Controlli di gestione
- Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
- Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell’equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
- Il controllo economico ha come fine la valutazione dell’efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell’andamento gestionale.
- Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Revisore del conto e le modalità del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti del DLgs n. 267/2000 e nel Regolamento di contabilità.
Art. 55
Servizio di tesoreria
- Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all’art. 208 del DLgs n. 267/2000, delegato alla gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie.
- I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dagli artt. 208 e seguenti del DLgs n. 267/2000, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.
- L’incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale e del Direttore generale se nominato.
Art. 56
Contabilità e Servizio finanziario
- La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
- Con il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi, viene disciplinata l’ organizzazione del Servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell’intera attività finanziaria.
- La Giunta comunale, in conformità all’ art. 169 del DLgs n. 267/2000, al Regolamento di contabilità ed alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale se nominato ai sensi del precedente art. 35, definisce il piano esecutivo di gestione, o il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi o al Segretario comunale.
- Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segretario comunale, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonchè ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
- I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l’ apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Art. 57
Verifica dell’ efficienza ed efficacia
- Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai Servizi.
- In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.
Art. 58
Revisore del conto
- Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Ragionieri o all’ Ordine dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.
- Il revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.
- Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
- attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’ amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l’ organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’ organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonchè rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- referto all’ organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- verifiche di cassa di cui all’art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000.
- Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente e può partecipare all’assemblea dell’ organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all’ organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’ organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
- Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
- Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
- Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è tenuto, in tal caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.
- Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’ art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.
- Il Revisore cessa dall’ incarico per:
- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’ incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento di contabilità.