CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune

  1. Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
  3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
  4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
  5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali all’ amministrazione.

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

  1. Il territorio del Comune di Solarolo Rainerio si estende per Kmq. 12.  La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo di Solarolo Rainerio, dalla  frazione San Lorenzo Aroldo e da diverse case e cascine  confinanti a:
    Nord: Comuni di Voltido e Piadina
    Sud: Comune di Gussola
    Est: Comune di San Giovanni in Croce
    Ovest: Comuni di Scandolara Ravara e San Martino del Lago.
  2. La sede del Comune è fissata nel Capoluogo in via Giuseppina n. 83. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
  3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma. Il regolamento disciplinerà l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ed enti ed associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
  4. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza,

di solidarietà, di giustizia, di associazione

  1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
  2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
  3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
  4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonchè degli enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, in conformità delle norme in materia.
  5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Art. 4

Tutela della salute

  1. Il Comune:
    • concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed attiva idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro;
    • opera per l’attivazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli emarginati, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
  2. A tal fine il Sindaco può concludere accordi con altri Comuni, con l’Amministrazione provinciale, con strutture sanitarie operanti sul territorio comunale nonché con l’A.S.L., per dare concreta attivazione alle misure necessarie.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

  1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, potenziare e difendere l’ambiente adottando appositi regolamenti, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
  2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

Promozione di attività culturali, dello sport e del tempo libero

  1. Il Comune incoraggia, favorisce e promuove manifestazioni culturali, ricreative e sportive, anche a carattere dilettantistico, finalizzate alla crescita culturale delle persone, con particolare attenzione ai giovani ed agli anziani.
  2. Per raggiungere tali scopi il Comune valorizza e favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive. Promuove la creazione di strutture idonee, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgvo 267/00.
  3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposite convenzioni stipulate fra il Comune e gli enti, organismi ed associazioni interessati. Tali convenzioni devono altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per  particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.