Il servizio di tesoreria dell’ente è svolto da soggetto abilitato in conformità al titolo V del D.Lgs. 267/2000.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 32 – Norme transitorie e finali
La Giunta è incaricata di presentare all’Assemblea, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti nel presente atto.
Fino alla eventuale adozione di una dotazione organica propria ed all’assunzione del personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione a norma dell’art. 30 del D.Lgs 267/00 ovvero all’istituto del Comando a tempo parziale o totale dei dipendenti dei Comuni facenti parte dell’Unione.
Articolo 32 – Norme transitorie e finali
La Giunta è incaricata di presentare all’Assemblea, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti nel presente atto.
Fino alla eventuale adozione di una dotazione organica propria ed all’assunzione del personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione a norma dell’art. 30 del D.Lgs 267/00 ovvero all’istituto del Comando a tempo parziale o totale dei dipendenti dei Comuni facenti parte dell’Unione.
Articolo 33 – Capacità normativa dell’Unione
L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.
Il trasferimento di attribuzioni o compiti all’Unione determina ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali non appena gli organi dell’Unione abbiano deliberato.
Articolo 34 – Modificazioni del presente statuto
Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate con le procedure di cui all’art. 32 c.2 D.Lgs. 267/00 dai Consigli comunali dei Comuni partecipanti.
L’Assemblea dell’Unione può proporre modifiche al presente Statuto.
Le proposte di modifiche sono precedentemente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione i quali su di esse si pronunciano entro 30 giorni dal ricevimento.