TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ - Articolo 26 – Finanze dell’Unione. |
L’Unione, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
L’Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo ai servizi –funzioni attribuiti. |
Articolo 27 – Compartecipazione dei Comuni. |
I Comuni sono tenuti a garantire all’Unione le risorse necessarie per la gestione corrente e per gli investimenti, versando all’Unione medesima una quota il cui ammontare è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.
Dalla quota prevista nel comma precedente, i Comuni potranno detrarre le spese per le funzioni ed i servizi affidati all’Unione che hanno sostenuto autonomamente.
Per il servizio di assistenza domiciliare il criterio di compartecipazione dei Comuni per la gestione corrente, in deroga al c.1, è stabilito in una quota proporzionale al numero degli assistiti al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.
Sono esclusivamente a carico delle risorse proprie dell’Unione gli investimenti iniziali volti a uniformare i sistemi informativi dei Comuni aderenti. |
Articolo 28 – Bilancio e programmazione finanziaria |
L’Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini di legge e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione.
L’attività economico-finanziaria dell’Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.
Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità. |
Articolo 29 – Controllo economico della gestione |
Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati. |
Articolo 30 – Revisione economica e finanziaria |
La revisione economico finanziaria è affidata , ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 D.Lgs. n. 267/2000 ad un revisore dei conti.
Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del servizio. |
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