TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - Articolo 21 – Principi |
Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti, l’Unione:
- ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni. |
Articolo 22 – Organizzazione degli uffici e dei servizi |
L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dall’Assemblea e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione.
Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. |
Articolo 23 – Direzione generale |
La direzione dell’organizzazione dell’Unione può essere attuata dal Segretario dell’Unione stessa.
Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’organo di governo dell’Unione secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintendere alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
Al Segretario compete altresì, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197 del D.Lgs 267/00 nonché la predisposizione del piano esecutivo gestionale anche semplificato. |
Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente fra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all’Unione; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro Segretario su nomina del Presidente.
Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Unione in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l’attività.
Il Segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell’Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l’Unione è parte ed autenticare scritture private ed atti bilaterali nell’interesse dell’Unione;
- esprime il parere di cui all’art. 49 D.Lgs 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento e conferitagli dal Presidente dell’Unione. |
Articolo 25 – Forma di gestione dei servizi |
L’Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali , direttamente ed anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal titolo V del D.Lgs 267/2000. |
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